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Vendere un'arma tra privati in Svizzera

Fonti verificate il 08.10.2026

In Svizzera un privato può vendere un'arma a un altro privato, ma ogni vendita lascia una traccia: un permesso d'acquisto dell'acquirente oppure un contratto scritto, e quasi sempre una comunicazione all'ufficio cantonale delle armi entro 30 giorni. Ecco cosa fare, passo per passo, secondo la Legge federale sulle armi (LArm) e la relativa ordinanza (OArm).

In breve
  • Per pistole, revolver e armi semiautomatiche l'acquirente deve presentarti un permesso d'acquisto di armi (art. 8 LArm).
  • Alcune armi (ad es. fucili da caccia a colpo singolo, fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione come il moschetto 31) si vendono senza permesso, ma con un contratto scritto (art. 10 e 11 LArm).
  • Entro 30 giorni il venditore invia all'autorità del Cantone di domicilio dell'acquirente la copia del permesso o del contratto (art. 9c e 11 cpv. 3 LArm).
  • Il contratto va conservato 10 anni da entrambe le parti (art. 11 cpv. 1 LArm).
  • L'acquirente deve avere almeno 18 anni e non avere motivi d'impedimento (art. 8 cpv. 2 LArm).

1. Capire a quale categoria appartiene l'arma

Cosa serve per vendere dipende dalla categoria dell'arma. Gli esempi qui sotto sono quelli indicati da fedpol e dalla legge; gli elenchi non sono completi: in caso di dubbio chiedi all'ufficio cantonale delle armi.

CategoriaEsempiCosa serve
Soggette ad autorizzazionepistole, revolver, carabine semiautomatiche, fucili a leva, fucili a pompa, fucili semiautomatici a canna lisciaPermesso d'acquisto dell'acquirente
Armi da fuoco esenti dal permessofucili da caccia a colpo singolo o a più canne, fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione (moschetto 11, moschetto 31, fucile 11), fucili sportivi a ripetizione, armi Flobert a colpo singolo, repliche ad avancarica a colpo singoloContratto scritto + copia all'autorità cantonale entro 30 giorni
Armi non da fuocoarmi ad aria compressa o CO2 da almeno 7,5 joule o che sembrano armi vere, soft air, scacciacani e imitazioni scambiabili per armi vereContratto scritto conservato 10 anni, nessuna notifica
Vietatearmi automatiche, fucili semiautomatici con caricatore di oltre 10 colpi (ad es. fucile d'assalto 90 e 57), silenziatori, coltelli a farfallaSolo con autorizzazione eccezionale cantonale

Attenzione ai fucili a ripetizione: quelli a pompa o a leva richiedono sempre il permesso d'acquisto, anche se sono a ripetizione (art. 19 cpv. 2 OArm).

2. Controllare l'acquirente

La legge esclude dall'acquisto chi (art. 8 cpv. 2 LArm):

  • non ha compiuto 18 anni;
  • è sotto curatela generale o rappresentato da un mandatario con mandato precauzionale;
  • dà motivo di ritenere che possa mettere in pericolo sé stesso o altri;
  • figura nell'estratto del casellario giudiziale per reati violenti o pericolosi o per crimini o delitti ripetuti.

Sono inoltre esclusi i cittadini di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Turchia, Sri Lanka, Algeria e Albania, salvo autorizzazione eccezionale del Cantone (art. 12 OArm). Gli stranieri senza permesso di domicilio C hanno bisogno di un permesso d'acquisto per ogni arma, anche per quelle normalmente esenti (art. 21 OArm).

Se l'arma richiede il permesso, l'acquirente ti mostra il suo permesso d'acquisto: vale in tutta la Svizzera per un'arma sola ed è valido sei mesi (art. 9b LArm). Un permesso unico può coprire fino a tre armi comprate insieme dallo stesso venditore (art. 16 OArm).

Se l'arma è esente dal permesso, i controlli li fai tu (art. 10a LArm e art. 18 OArm):

  • verifichi identità ed età su un documento ufficiale;
  • per un'arma da fuoco fai una copia del passaporto o della carta d'identità dell'acquirente;
  • se hai dubbi, chiedi un estratto del casellario giudiziale per privati emesso al massimo tre mesi prima, oppure, con il suo consenso scritto, informazioni all'ufficio cantonale;
  • puoi presumere che non ci siano impedimenti, salvo indizi contrari, se l'acquirente è un familiare o vive con te, o se ti mostra un permesso d'acquisto rilasciato da meno di due anni.

3. Scrivere il contratto

Per le armi esenti dal permesso il contratto scritto è obbligatorio (art. 11 LArm) e deve contenere nomi, date di nascita, indirizzi e firme di entrambe le parti, i dati dell'arma (tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero), data e luogo della vendita e il documento d'identità dell'acquirente. Per le armi da fuoco serve anche un'indicazione sul trattamento dei dati personali.

Per le armi soggette a permesso la legge chiede soprattutto di trasmettere la copia del permesso; un contratto scritto con gli stessi dati resta comunque utile come prova della vendita.

Tutti i dettagli e una lista di controllo sono nella guida Contratto di vendita di un'arma.

4. Comunicare la vendita entro 30 giorni

È il passaggio più dimenticato, ed è un obbligo del venditore:

  • Arma soggetta a permesso: entro 30 giorni dal contratto invii una copia del permesso d'acquisto dell'acquirente all'autorità che rilascia i permessi nel suo Cantone di domicilio (art. 9c LArm).
  • Arma da fuoco esente dal permesso: entro 30 giorni invii una copia del contratto, insieme alla copia del documento d'identità dell'acquirente, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente (art. 11 cpv. 3 e 5 LArm, art. 18 cpv. 4 OArm). I Cantoni possono prevedere altre forme di comunicazione, ad esempio online.
  • Arma non da fuoco: nessuna comunicazione, ma il contratto va conservato.

Gli indirizzi sono nell'elenco ufficiale degli uffici cantonali delle armi (fedpol).

5. La consegna e le munizioni

Consegnare l'arma di persona ti permette di controllare il documento dell'acquirente e di firmare il contratto insieme. Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni vanno tenute separate (art. 28 cpv. 2 LArm).

Le munizioni si possono vendere solo a chi è legittimato ad acquistare l'arma corrispondente, con gli stessi controlli (art. 15 LArm).

Diffida di chi ha fretta, vuole pagare o farsi spedire l'arma senza incontrarti, o ti manda link per "confermare il pagamento": sono schemi di truffa tipici. Leggi la nostra guida anti-truffa.

6. Pubblicare l'annuncio

La legge vieta di offrire armi in modo che le autorità non possano identificare chi le offre (art. 7b LArm). Su Ibex Arms pubblichi con un account registrato: nell'annuncio indica categoria, calibro e condizioni, e precisa se l'acquirente dovrà presentare il permesso d'acquisto. Così ricevi contatti già in regola.

Hai ereditato l'arma che vuoi vendere? Ci sono regole e termini specifici: leggi Ho ereditato un'arma: cosa fare.

Domande frequenti

No. Pistole e revolver sono armi soggette ad autorizzazione: anche tra amici o parenti l'acquirente deve avere un permesso d'acquisto (art. 8 LArm), e tu devi inviarne una copia all'autorità cantonale entro 30 giorni (art. 9c LArm).

No. I fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione sono esenti dal permesso (art. 19 OArm), ma servono il contratto scritto e la comunicazione all'ufficio cantonale dell'acquirente entro 30 giorni (art. 11 LArm).

Almeno dieci anni, sia il venditore sia l'acquirente (art. 11 cpv. 1 LArm).

Sei mesi, prorogabili dall'autorità di al massimo tre mesi. Vale in tutta la Svizzera e per un'arma sola (art. 9b LArm).

No. La legge chiede un contratto scritto con i dati e le firme di entrambe le parti (art. 11 LArm); non prevede l'intervento di un notaio.

Fonti ufficiali

Questa guida riassume la legge federale in modo pratico e non sostituisce una consulenza legale. Fanno fede il testo di legge e le indicazioni dell'ufficio cantonale delle armi del tuo Cantone, che può avere moduli e procedure propri.