Vendere un'arma tra privati in Svizzera
Fonti verificate il 08.10.2026
In Svizzera un privato può vendere un'arma a un altro privato, ma ogni vendita lascia una traccia: un permesso d'acquisto dell'acquirente oppure un contratto scritto, e quasi sempre una comunicazione all'ufficio cantonale delle armi entro 30 giorni. Ecco cosa fare, passo per passo, secondo la Legge federale sulle armi (LArm) e la relativa ordinanza (OArm).
- Per pistole, revolver e armi semiautomatiche l'acquirente deve presentarti un permesso d'acquisto di armi (art. 8 LArm).
- Alcune armi (ad es. fucili da caccia a colpo singolo, fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione come il moschetto 31) si vendono senza permesso, ma con un contratto scritto (art. 10 e 11 LArm).
- Entro 30 giorni il venditore invia all'autorità del Cantone di domicilio dell'acquirente la copia del permesso o del contratto (art. 9c e 11 cpv. 3 LArm).
- Il contratto va conservato 10 anni da entrambe le parti (art. 11 cpv. 1 LArm).
- L'acquirente deve avere almeno 18 anni e non avere motivi d'impedimento (art. 8 cpv. 2 LArm).
1. Capire a quale categoria appartiene l'arma
Cosa serve per vendere dipende dalla categoria dell'arma. Gli esempi qui sotto sono quelli indicati da fedpol e dalla legge; gli elenchi non sono completi: in caso di dubbio chiedi all'ufficio cantonale delle armi.
| Categoria | Esempi | Cosa serve |
|---|---|---|
| Soggette ad autorizzazione | pistole, revolver, carabine semiautomatiche, fucili a leva, fucili a pompa, fucili semiautomatici a canna liscia | Permesso d'acquisto dell'acquirente |
| Armi da fuoco esenti dal permesso | fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione (moschetto 11, moschetto 31, fucile 11), fucili sportivi a ripetizione, armi Flobert a colpo singolo, repliche ad avancarica a colpo singolo | Contratto scritto + copia all'autorità cantonale entro 30 giorni |
| Armi non da fuoco | armi ad aria compressa o CO2 da almeno 7,5 joule o che sembrano armi vere, soft air, scacciacani e imitazioni scambiabili per armi vere | Contratto scritto conservato 10 anni, nessuna notifica |
| Vietate | armi automatiche, fucili semiautomatici con caricatore di oltre 10 colpi (ad es. fucile d'assalto 90 e 57), silenziatori, coltelli a farfalla | Solo con autorizzazione eccezionale cantonale |
Attenzione ai fucili a ripetizione: quelli a pompa o a leva richiedono sempre il permesso d'acquisto, anche se sono a ripetizione (art. 19 cpv. 2 OArm).
2. Controllare l'acquirente
La legge esclude dall'acquisto chi (art. 8 cpv. 2 LArm):
- non ha compiuto 18 anni;
- è sotto curatela generale o rappresentato da un mandatario con mandato precauzionale;
- dà motivo di ritenere che possa mettere in pericolo sé stesso o altri;
- figura nell'estratto del casellario giudiziale per reati violenti o pericolosi o per crimini o delitti ripetuti.
Sono inoltre esclusi i cittadini di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Turchia, Sri Lanka, Algeria e Albania, salvo autorizzazione eccezionale del Cantone (art. 12 OArm). Gli stranieri senza permesso di domicilio C hanno bisogno di un permesso d'acquisto per ogni arma, anche per quelle normalmente esenti (art. 21 OArm).
Se l'arma richiede il permesso, l'acquirente ti mostra il suo permesso d'acquisto: vale in tutta la Svizzera per un'arma sola ed è valido sei mesi (art. 9b LArm). Un permesso unico può coprire fino a tre armi comprate insieme dallo stesso venditore (art. 16 OArm).
Se l'arma è esente dal permesso, i controlli li fai tu (art. 10a LArm e art. 18 OArm):
- verifichi identità ed età su un documento ufficiale;
- per un'arma da fuoco fai una copia del passaporto o della carta d'identità dell'acquirente;
- se hai dubbi, chiedi un estratto del casellario giudiziale per privati emesso al massimo tre mesi prima, oppure, con il suo consenso scritto, informazioni all'ufficio cantonale;
- puoi presumere che non ci siano impedimenti, salvo indizi contrari, se l'acquirente è un familiare o vive con te, o se ti mostra un permesso d'acquisto rilasciato da meno di due anni.
3. Scrivere il contratto
Per le armi esenti dal permesso il contratto scritto è obbligatorio (art. 11 LArm) e deve contenere nomi, date di nascita, indirizzi e firme di entrambe le parti, i dati dell'arma (tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero), data e luogo della vendita e il documento d'identità dell'acquirente. Per le armi da fuoco serve anche un'indicazione sul trattamento dei dati personali.
Per le armi soggette a permesso la legge chiede soprattutto di trasmettere la copia del permesso; un contratto scritto con gli stessi dati resta comunque utile come prova della vendita.
Tutti i dettagli e una lista di controllo sono nella guida Contratto di vendita di un'arma.
4. Comunicare la vendita entro 30 giorni
È il passaggio più dimenticato, ed è un obbligo del venditore:
- Arma soggetta a permesso: entro 30 giorni dal contratto invii una copia del permesso d'acquisto dell'acquirente all'autorità che rilascia i permessi nel suo Cantone di domicilio (art. 9c LArm).
- Arma da fuoco esente dal permesso: entro 30 giorni invii una copia del contratto, insieme alla copia del documento d'identità dell'acquirente, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente (art. 11 cpv. 3 e 5 LArm, art. 18 cpv. 4 OArm). I Cantoni possono prevedere altre forme di comunicazione, ad esempio online.
- Arma non da fuoco: nessuna comunicazione, ma il contratto va conservato.
Gli indirizzi sono nell'elenco ufficiale degli uffici cantonali delle armi (fedpol).
5. La consegna e le munizioni
Consegnare l'arma di persona ti permette di controllare il documento dell'acquirente e di firmare il contratto insieme. Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni vanno tenute separate (art. 28 cpv. 2 LArm).
Le munizioni si possono vendere solo a chi è legittimato ad acquistare l'arma corrispondente, con gli stessi controlli (art. 15 LArm).
Diffida di chi ha fretta, vuole pagare o farsi spedire l'arma senza incontrarti, o ti manda link per "confermare il pagamento": sono schemi di truffa tipici. Leggi la nostra guida anti-truffa.
6. Pubblicare l'annuncio
La legge vieta di offrire armi in modo che le autorità non possano identificare chi le offre (art. 7b LArm). Su Ibex Arms pubblichi con un account registrato: nell'annuncio indica categoria, calibro e condizioni, e precisa se l'acquirente dovrà presentare il permesso d'acquisto. Così ricevi contatti già in regola.
Hai ereditato l'arma che vuoi vendere? Ci sono regole e termini specifici: leggi Ho ereditato un'arma: cosa fare.
Domande frequenti
Fonti ufficiali
- Legge sulle armi (LArm, RS 514.54)
- Ordinanza sulle armi (OArm, RS 514.541)
- fedpol — Categorie di armi
- fedpol — Elenco degli uffici cantonali delle armi (PDF)
Questa guida riassume la legge federale in modo pratico e non sostituisce una consulenza legale. Fanno fede il testo di legge e le indicazioni dell'ufficio cantonale delle armi del tuo Cantone, che può avere moduli e procedure propri.