Ho ereditato un'arma: cosa fare
Fonti verificate il 08.10.2026
Quando in un'eredità ci sono armi, la legge lascia agli eredi sei mesi per mettersi in regola. Cosa fare dipende dal tipo di arma, ma in ogni caso c'è un'alternativa semplice: venderla entro sei mesi a una persona che ha diritto di acquistarla.
- Il termine è di sei mesi dalla morte della persona da cui si eredita (art. 17 e 22 OArm).
- Per armi da fuoco soggette a permesso (pistole, revolver, semiautomatiche): si chiede un permesso d'acquisto (art. 8 cpv. 2bis LArm).
- Per armi da fuoco esenti dal permesso (ad es. fucili da caccia, moschetto 31): basta una comunicazione all'ufficio cantonale (art. 11 cpv. 4 LArm).
- Per armi vietate (ad es. fucile d'assalto 90 con caricatore oltre 10 colpi): serve un'autorizzazione eccezionale (art. 6a LArm).
- Se entro sei mesi l'arma viene venduta a un avente diritto, permesso e comunicazione non servono.
1. Chi deve occuparsene
La procedura la svolge il rappresentante designato dalla persona defunta o dalla comunione ereditaria (art. 17 e 22 OArm). Prepara una lista firmata delle armi ereditate con tipo, fabbricante, calibro, designazione e numero di ogni arma.
Se dopo la divisione dell'eredità un'arma va a un altro erede, sarà lui a dover fare la richiesta o la comunicazione a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione.
È competente l'ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio di chi riceve l'arma: trovi gli indirizzi nell'elenco ufficiale di fedpol.
2. Armi soggette a permesso: chiedere il permesso d'acquisto
Per pistole, revolver, armi semiautomatiche e le altre armi soggette ad autorizzazione, il rappresentante chiede un permesso d'acquisto entro sei mesi dalla morte, allegando la lista delle armi (art. 8 cpv. 2bis LArm, art. 17 OArm).
Se le condizioni sono adempiute, il Cantone rilascia un unico permesso per tutte le armi della lista. Valgono gli stessi requisiti di un normale acquisto: età minima di 18 anni e nessun motivo d'impedimento (art. 8 cpv. 2 LArm).
3. Armi esenti dal permesso: fare la comunicazione
Per le armi da fuoco che si possono acquistare senza permesso, come i fucili da caccia a colpo singolo o a più canne e i fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione, basta una comunicazione entro sei mesi: il rappresentante invia al servizio di comunicazione cantonale la lista firmata con una copia del proprio passaporto o della carta d'identità (art. 11 cpv. 4 LArm, art. 22 OArm).
4. Armi vietate: autorizzazione eccezionale
Se tra le armi ereditate ce ne sono di vietate, entro sei mesi va chiesta un'autorizzazione eccezionale (art. 6a LArm). Secondo fedpol rientrano tra le armi vietate, ad esempio, le armi automatiche e i fucili semiautomatici con un caricatore di oltre 10 colpi, come i fucili d'assalto 90 e 57, oltre a silenziatori e dispositivi di puntamento laser o notturni.
Se non sai a quale categoria appartiene un'arma, chiedi all'ufficio cantonale prima che scada il termine.
5. L'alternativa: vendere entro sei mesi
Se non vuoi tenere l'arma, la legge prevede che permesso o comunicazione non siano necessari se, entro i sei mesi, l'arma viene alienata a una persona legittimata all'acquisto (art. 8 cpv. 2bis e art. 11 cpv. 4 LArm).
In quel caso valgono le normali regole della vendita tra privati: controllo dell'acquirente, contratto scritto o permesso d'acquisto, comunicazione entro 30 giorni. Le trovi nella guida Vendere un'arma tra privati.
Domande frequenti
Fonti ufficiali
- Legge sulle armi (LArm, RS 514.54)
- Ordinanza sulle armi (OArm, RS 514.541)
- fedpol — Categorie di armi
- fedpol — Elenco degli uffici cantonali delle armi (PDF)
Questa guida riassume la legge federale in modo pratico e non sostituisce una consulenza legale. Fanno fede il testo di legge e le indicazioni dell'ufficio cantonale delle armi del tuo Cantone, che può avere moduli e procedure propri.