Contratto di vendita di un'arma: cosa deve contenere
Fonti verificate il 08.10.2026
Per molte armi la vendita tra privati non richiede un permesso d'acquisto, ma un contratto scritto con contenuti fissati dalla legge. Un contratto incompleto è un problema per entrambe le parti: ecco cosa scriverci, cosa allegare e cosa farne dopo la firma.
- Il contratto è obbligatorio per ogni vendita di un'arma esente dal permesso d'acquisto (art. 11 cpv. 1 LArm).
- Venditore e acquirente lo conservano per almeno dieci anni (art. 11 cpv. 1 LArm).
- Per le armi da fuoco il venditore ne invia una copia all'ufficio cantonale dell'acquirente entro 30 giorni (art. 11 cpv. 3 LArm).
- Non serve un notaio: basta un documento scritto firmato da entrambi.
1. Quando serve il contratto
Il contratto scritto è obbligatorio per vendere, regalare o cedere in altro modo un'arma che si può acquistare senza permesso d'acquisto (art. 10 e 11 LArm), ad esempio:
- fucili da caccia a colpo singolo o a più canne;
- fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione (moschetto 11, moschetto 31, fucile 11) e fucili sportivi a ripetizione;
- armi Flobert a colpo singolo e repliche ad avancarica a colpo singolo;
- armi ad aria compressa o CO2 da almeno 7,5 joule o che sembrano armi vere, soft air e imitazioni.
Per pistole, revolver e armi semiautomatiche l'acquirente deve invece avere un permesso d'acquisto: vedi la guida Vendere un'arma tra privati.
2. Cosa deve contenere
L'art. 11 cpv. 2 LArm elenca i dati obbligatori:
- Venditore: cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma.
- Acquirente: cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma.
- Arma: tipo, fabbricante, designazione (modello), calibro e numero dell'arma.
- Data e luogo della vendita.
- Documento dell'acquirente: tipo e numero del documento d'identità ufficiale; per un'arma da fuoco, una copia del documento.
- Per le armi da fuoco: un'indicazione sul trattamento dei dati personali secondo le norme federali o cantonali sulla protezione dei dati.
3. Documenti da allegare e da conservare
Oltre al contratto, il venditore conserva (art. 18 OArm):
- la copia del passaporto o della carta d'identità dell'acquirente, obbligatoria per le armi da fuoco;
- l'estratto del casellario giudiziale per privati dell'acquirente, se lo ha chiesto perché aveva dubbi (deve essere stato emesso al massimo tre mesi prima della vendita).
4. Dopo la firma
- Ognuno tiene un esemplare firmato per almeno dieci anni.
- Per un'arma da fuoco, entro 30 giorni il venditore invia una copia del contratto e dei documenti al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell'acquirente (art. 11 cpv. 3 e 5 LArm, art. 18 cpv. 4 OArm). I Cantoni possono prevedere anche altre forme di comunicazione: chiedi al tuo ufficio cantonale.
- Per un'arma non da fuoco non c'è comunicazione: basta conservare il contratto.
5. Dove trovare il modulo
La Confederazione ha predisposto un modello di "contratto scritto per l'alienazione di armi", che molti Cantoni mettono a disposizione, a volte anche in versione compilabile. Il modo più sicuro per avere la versione aggiornata è chiederla all'ufficio cantonale delle armi del tuo Cantone: trovi tutti gli indirizzi nell'elenco ufficiale di fedpol.
Se scrivi il contratto da te, verifica di aver inserito tutti i dati del punto 2: è quello che conta per la legge.
Domande frequenti
Fonti ufficiali
- Legge sulle armi (LArm, RS 514.54)
- Ordinanza sulle armi (OArm, RS 514.541)
- fedpol — Categorie di armi
- fedpol — Elenco degli uffici cantonali delle armi (PDF)
Questa guida riassume la legge federale in modo pratico e non sostituisce una consulenza legale. Fanno fede il testo di legge e le indicazioni dell'ufficio cantonale delle armi del tuo Cantone, che può avere moduli e procedure propri.